01-02-2017
“Esistono casi di scarsa trasparenza sui servizi offerti sul web dalle compagnie di trasporto europee, ed è fondamentale mettere in atto ogni forma di controllo e tutela nei confronti dei consumatori”. Lo afferma l’europarlamentare del Pd, componente della commissione Trasporti e turismo, Isabella De Monte, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione Ue sugli obblighi di trasparenza online per i fornitori di servizi di trasporto passeggeri, partendo dal caso di una compagnia di bus charter che, pur essendo a tutti gli effetti tedesca, si promuove come una società italiana per lavorare sul nostro mercato. Interrogazione alla quale la Commissione ha risposto.
Secondo De Monte “sul web non è infrequente individuare casi di scarsa trasparenza sui servizi offerti, anche nel settore del trasporto passeggeri. Esistono compagnie che lavorano su più mercati in Europa e che, pur avendo numero di partita Iva e sede legale in un determinato Paese, ad esempio in Germania, promuovono la propria attività su diversi siti internet definendosi di altre nazionalità, ad esempio italiane quando operano in Italia. Davanti a questo – continua De Monte – credo che debbano essere messi in campo strumenti utili a tutelare i consumatori e garantire adeguati livelli di trasparenza, evitando che fornitori di servizi sfruttino informazioni non veritiere e ingannevoli al fine di acquisire vantaggi competitivi”.
“La Commissione – sottolinea De Monte - ha risposto alla mia interrogazione per voce della commissaria per la giustizia e la tutela dei consumatori, Věra Jourová, evidenziando che la direttiva 2005/29/CE vieta le pratiche commerciali sleali, che sono quelle contrarie alle norme di diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto. La commissaria ha aggiunto che spetta alle autorità competenti degli Stati membri, in questo caso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutare se una pratica commerciale violi tale direttiva, aggiungendo però – conclude - che la direttiva dispone specificamente che, nel caso di un invito all’acquisto, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista sono considerate informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale”.
